Cosa succede se uno dei titolari di un libretto postale cointestato muore? La Cassazione ha chiarito il ruolo di Poste Italiane.
Uno degli obiettivi dei libretti postali cointestati è consentire a più persone (di solito coniugi o genitori e figli) di mettere da parte dei risparmi che possano servire a tutti, con la cd. clausola di pari facoltà di rimborso.
Ma cosa succede se uno dei cointestatari decede? Il superstite, intenzionato a ritirare la propria metà della somma, potrebbe vedere negata la richiesta, a causa dell’opposizione di un erede? Sul punto, è intervenuta la Cassazione. Ecco cosa hanno stabilito i giudici.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28935 del 2025, ha sottolineato che l’opposizione dell’erede non ha alcuna conseguenza sul cointestatario superstite, se il libretto postale è assistito dalla clausola di pari facoltà. Di conseguenza, Poste Italiane è obbligata a pagare la quota al richiedente.
La vicenda analizzata coinvolge un cointestatario superstite che aveva chiesto, presso l’ufficio postale di avere il 50% del denaro sul libretto cointestato con una defunta. Un erede di quest’ultima, tuttavia, aveva presentato opposizione e Poste Italiane aveva rifiutato l’istanza del cointestatario superstite. Secondo l’azienda, andavano applicate le norme del DPR 156/1973 e del DPR 256/1989, che consentivano agli eredi di porre il veto sul diritto al rimborso del cointestatario.
La Corte di Cassazione ha, finalmente, posto fine a questa eterna diatriba, stabilendo che ora si applica la disciplina più recente del D. M. del 6 giugno 2002, che ha abrogato la possibilità di opposizione da parte dei coeredi. Poste Italiane, dunque, può rifiutare il pagamento della quota al superstite solo in presenza di atti notificati (ossia provvedimenti del giudice) con i quali si attesta che il superstite non vanta più alcun diritto alle somme sul libretto. La mera opposizione, di conseguenza, non ha alcun valore.
Alla base della decisione della Suprema Corte vengono richiamati gli articoli 1295 e 1298 del codice civile, in base ai quali la morte del cointestatario non determina la fine della “solidarietà attiva”. In pratica, il superstite ha diritto alla propria quota (ed eventualmente anche a quella del defunto) e, dopo il pagamento, Poste non ha alcun topo di ruolo nella vicenda.
Così come stabilito per i Buoni Fruttiferi Postali, con le sentenze n. 24639/2021 e n. 22577/2023, anche per i libretti la morte non fa venire meno il diritto alla riscossione del restante 50% delle somme depositate.
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