Il coniuge non proprietario può richiedere i bonus edilizi se sostiene i costi? La verità poco conosciuta

La detrazione per i bonus edilizi spetta anche ai conviventi del proprietario? Esaminiamo la legislazione in materia.

Per accedere ai bonus edilizi, è necessario prestare massima attenzione alla compilazione della documentazione richiesta. Con le recenti riforme, inoltre, si accede a una detrazione differente a seconda che si tratti di prima o seconda casa. Ma c’è anche un altro dubbio che spesso attanaglia di contribuenti.

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Il coniuge non proprietario può richiedere i bonus edilizi se sostiene i costi? (settemuse.it)

Se il coniuge convivente non è proprietario dell’immobile per cui si richiede il bonus edilizio (ad esempio il Bonus ristrutturazioni) ma sostiene una parte delle spese, può ottenere la detrazione su tali costi? Può eventualmente dividere l’agevolazione con l’altro coniuge che provvedere alle ulteriori spese? Ecco cosa stabilisce la normativa di riferimento.

Detrazioni bonus edilizi per il coniuge: le regole per non perdere le agevolazioni

La detrazione IRPEF per i Bonus edilizi spetta ai contribuenti che possiedono oppure che detengono a vario titolo gli immobili oggetto dei lavori di ristrutturazione o efficientamento energetico. La condizione essenziale per accedere al beneficio è che l’interessato sostenga personalmente le relative spese.

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Detrazioni bonus edilizi per il coniuge: le regole per non perdere le agevolazioni (settemuse.it)

Di conseguenza, il coniuge (ma, in generale, il parente entro il terzo grado o l’affine entro il secondo grado) che convive con il proprietario o il detentore dell’edificio può legittimamente accedere alla detrazione edilizia. Ha, dunque, pieno diritto al Bonus ristrutturazione, l’Ecobonus, il Superbonus o il Bonus mobili, a patto che affronti personalmente le spese che intende portare in detrazione con la Dichiarazione dei Redditi. Tali costi, ovviamente, dovranno essere adeguatamente documentati tramite copia del bonifico parlante e della fattura intestata.

A differenza di quanto spesso si pensi, non c’è bisogno della sottoscrizione, da parte dei coniugi, di un contratto di comodato, ma basta che venga certificata la condizione di essere familiari conviventi, con una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Bisogna, tuttavia, rispettare dei requisiti sulla convivenza; quest’ultima deve esserci al momento dell’inizio dei lavori.
Un altro elemento a cui prestare massima attenzione è la modalità di pagamento delle spese per i lavori di ristrutturazione per i quali si intende beneficiare della detrazione fiscale. Le spese, infatti, devono essere saldate tramite bonifico parlante, contenente i seguenti elementi:

  • la causale del pagamento, con un richiamo esplicito alla normativa, ossia, all’art. 16-bid del D.P.R. n. 917/1986;
  • il codice fiscale del contribuente che beneficia della detrazione fiscale;
  • il codice fiscale o la partita IVA di chi riceve il versamento.

A tal fine, non ha alcuna importanza che il conto corrente dal quale viene compiuto il pagamento con bonifico parlante non sia intestato al proprietario o al detentore dell’immobile. In pratica, il coniuge convivente che sostiene la spesa può anche utilizzare un conto personale, non cointestato con il partner.

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