Il cane del tuo vicino abbaia in continuazione? Hai a disposizione una nuova tutela

Una recente ordinanza del Tribunale di Bologna chiarisce alcune norme sugli animali in condominio e sui rumori molesti.

Anche chi abita in condominio ha diritto a possedere un animale domestico ed è garantito direttamente dal codice civile. Ai sensi dell’art. 1138, infatti, il regolamento di condominio non può sancire alcun divieto in tal senso.

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Il cane del tuo vicino abbaia in continuazione? Hai a disposizione una nuova tutela (settemuse.it)

Questo, però, non significa che il possesso di un animale domestico debba arrecare un danno agli altri inquilini, perché la presenza di un animale non può prescindere dall’osservanza di fondamentali norme di condotta, pensate per preservare la quiete condominiale. Tutti, dunque, devono rispettare le regole sulle immissioni, tra cui rientrano anche i rumori derivanti dai versi degli animali detenuti. Al riguardo, è intervenuta una fondamentale decisione del Tribunale di Bologna. Cosa hanno stabilito i giudici?

Storica decisione del Tribunale di Bologna: occhio se abiti in condominio e hai un animale domestico!

La detenzione di un animale domestico in condominio non può ledere la quiete pubblica, disturbare il riposo degli inquilini o provocare danni a terzi. In caso contrario, è possibile adire il giudice per ottenere un provvedimento urgente, come l’ordine di trasferire l’animale altrove.

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Storica decisione del Tribunale di Bologna: occhio se abiti in condominio e hai un animale domestico! (settemuse.it)

Questo principio è stato recentemente sottolineato dal Tribunale di Bologna, con l’ordinanza n. 11396 del 27 ottobre 2025. Il caso analizzato è quello di un condomino che aveva segnalato che nell’appartamento dirimpettaio c’erano cani di grossa taglia che venivano lasciati soli per tantissime ore tutti i giorni e, di conseguenza, abbaiavano in continuazione. Oltre ai rumori causati sia nelle ore notturne sia in quelle diurne, dall’appartamento provenivano cattivi odori causati dalle deiezioni e il vicino era costretto a tenere le finestre di casa perennemente chiuse.

Alla luce delle prove del condomino prodotte in giudizio, il giudice competente ha emesso un’ordinanza con la quale sono stati ordinati lo spostamento immediato dei cani in un luogo differente e il pagamento delle spese legali e di una penale di 15 euro per ciascun giorno di ritardo nell’osservazione dell’ordine. La decisione si rifà a una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (la n. 4848/2013), che aveva stabilito che la soglia di tollerabilità fosse da ritenersi oltrepassata nel caso in cui il rumore emesso dagli animali superasse di tre decibel quello di fondo o ambientale.

In conclusione, la presenza di animali in condominio non può causare una lesione dei diritti alla salute, alla quiete e al riposo degli inquilini. Se, dunque, i rumori e gli odori non rispettano la soglia di tollerabilità, gli interessati possono agire in via cautelare e urgente, facendo valere le proprie ragioni anche con documentazione medica. Il giudice potrà anche ordinare il trasferimento dell’anomale o altre misure per ripristinare la quiete.

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