In alcuni casi, per la determinazione dell’ISEE non viene considerato l’intero nucleo familiare. Quando spetta tale beneficio?
L’ISEE familiare è un requisito essenziale per usufruire di tantissimi bonus e agevolazioni, perché fotografa la situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie. Per i nuclei familiari che presentano condizioni particolari, tuttavia, ci sono delle regole apposite per la determinazione di tale valore.
In particolare, per i soggetti disabili adulti che intendono accedere ai benefici economici e fiscali, è richiesto il cd. ISEE ristretto. In cosa consiste e per quali caratteristiche si differenzia dalla documentazione ordinaria?
In alcuni casi, si può ricorrere a una particolare tipologia di ISEE, che considera solo una parte del nucleo familiare. In questo modo, i soggetti disabili celibi o nubili e senza prole, hanno a disposizione uno strumento agevolato per beneficiare delle prestazioni socio-sanitarie a disposizione.
L’ISEE ristretto è stato introdotto dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e comprende l’accesso alle seguenti agevolazioni: aiuti domiciliari per incrementare l’autonomia e la permanenza domestica dei disabili, ospitalità presso strutture residenziali e semiresidenziali e iniziative per l’inclusione sociale (anche di tipo economiche o prestazioni accessorie, come mensa e trasporto).
Lo scopo è consentire una fruizione più semplice di tali servizi per i soggetti affetti da disabilità o non autonomi; si tratta, dunque, di una normativa che tutela l’inclusione sociale. Nella pratica, l’ISEE ristretto considera solo il disabile, se non coniugato e senza figli, senza tener conto degli altri familiari, come i genitori (che, invece, andrebbero inclusi nel calcolo). Di conseguenza, una persona disabile maggiorenne, convivente solo con i genitori, avrebbe diritto alla determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente solo sui propri patrimoni e redditi.
È opportuno specificare che l’ISEE ristretto può essere richiesto solo per i maggiorenni disabili e non anche per i minorenni. Per questi ultimi, si considera il nucleo familiare ordinario, che include i genitori, anche se non conviventi. L’unica eccezione si ha nel caso in cui i genitori non siano sposati e non convivano che non siano legati dal punto di vista economico; in questo caso, uno dei due genitori può essere escluso dal calcolo del valore.
Sottolineiamo, infine, che l’ISEE ristretto non è legato alla tipologia di aiuto o servizio erogato, ma alla finalità dello stesso, che deve essere necessariamente di tipo socio-sanitario e diretto a tutelare l’inclusione, l’autonomia e il benessere dei soggetti disabili. Solo se si rispettano tali condizioni è ammesso l’ISEE ristretto al posto di quello ordinario.
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