Buoni Fruttiferi Postali: adesso i soldi non si perdono più, anche con la prescrizione

Per i Buoni Fruttiferi Postali prescritti si potrebbe avere diritto al risarcimento danni. In quali casi? Ecco cosa hanno sancito i giudici.

I Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono dopo 10 anni dalla scadenza. Trascorso tale termine, il capitale investito e gli interessi maturati non possono essere riscattati. Ci sono, tuttavia, dei casi in cui l’intervenuta prescrizione è imputabile a Poste Italiane.

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Buoni Fruttiferi Postali: una nuova sentenza aumenta le possibilità di risarcimento in caso di prescrizione (settemuse.it)

Di recente, è stato nuovamente sancito il diritto al risarcimento per i titolari di Buoni Fruttiferi Postali che erano prescritti, in caso di mancato adempimento, da parte di Poste Italiane, degli obblighi informativi. Analizziamo la vicenda.

Mancata consegna del Foglio Informativo: arriva la condanna per Poste Italiane

Con la sentenza n. 1011 del 19 settembre 2025, il Tribunale di Pavia, in veste di Giudice d’Appello, ha analizzato un altro caso di mancata consegna, da parte di Poste Italiane, del Foglio Informativo Analitico a corredo dei Buoni Fruttiferi Postali acquistati.

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Mancata consegna del Foglio Informativo: arriva la condanna per Poste Italiane (settemuse.it)

In particolare, una famiglia di Pavia aveva sottoscritto, nel 2021, titoli a termine, appartenenti alla serie AA3, per un totale di 7 mila euro. In primo grado, gli interessati avevano ottenuto, dal Giudice di Pace di Voghera, una sentenza di condanna nei confronti di Poste Italiane, con annesso diritto al risarcimento del danno per l’intervenuta prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali. L’Ente, infatti, aveva omesso la consegna del Foglio Informativo Analitico, sul quale era riportata chiaramente la scadenza dei titoli.

Poste Italiane aveva impugnato la sentenza, sostenendo che gravasse sui risparmiatori l’onere della prova della mancata consegna della documentazione informativa. Secondo Poste Italiane, non c’era alcun obbligo di far sottoscrivere la ricevuta di consegna del Foglio ai sottoscrittori dei Buoni né di conservarla.

In appello, tuttavia, è stata confermata la sentenza di primo grado e i giudici hanno sottolineato che solo tramite la consegna del Foglio Informativo Analitico il risparmiatore può essere davvero messo al corrente delle condizioni di sottoscrizione del Buono Fruttifero Postale. Non è, dunque, una giustificazione sostenere che le informazioni sul prodotto acquistato siano reperibili su fogli generici affissi, ad esempio, presso gli Uffici Postali. Tale adempimento, al massimo, può essere considerato solo come un onere supplementare e assolutamente non sostitutivo della consegna del Foglio Informativo.

Il Tribunale di Pavia ha anche specificato che l’onere della prova del corretto adempimento dei doveri di informazione grava su Poste Italiane. Se l’ufficio postale non fa sottoscrivere una ricevuta di consegna dell’intera documentazione o non la conserva, va condannato al risarcimento del danno causato ai risparmiatori. Quest’ultima sentenza ha una straordinaria importanza, perché apporta una tutela aggiuntiva a tutti i sottoscrittori di Buoni Fruttiferi Postali soggetti a prescrizione, che perderebbero l’intero capitale investito e i relativi interessi per una condotta contraria alle norme di diligenza da parte di Poste Italiane.

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